Come aprire una cooperativa?
La cooperativa si costituisce per atto pubblico, redatto cioè dal notaio, con un numero illimitato di soci che non devono essere meno di nove.
La riforma del diritto societario contempla, tuttavia, la costituzione di società cooperative con soli tre soci, quando questi siano persone fisiche, ovvero società semplici agricole e quando la società adotti la disciplina della società a responsabilità limitata.
Il numero di soci è elevato a duecento per le banche popolari e per le banche di credito cooperativo.
Un diverso numero di soci, superiore a quello generale, è previsto per alcune cooperative per l’iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi.
Un esempio: cinquanta soci per le cooperative di consumo, oppure diciotto soci per le cooperative edilizie ai fini dell’iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ex art. 13, L. 59/92.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, deve essere necessariamente integrato entro e non oltre un anno.
Trascorso un anno senza che il numero di soci ritorni nella norma di legge, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
L’atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società collabori anche con terzi.
L’atto costitutivo della cooperativa deve obbligatoriamente indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, nonché il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci;
- le forme di convocazione dell’assemblea, diverse dalle disposizioni di legge;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Lo Statuto della cooperativa è parte integrante dell’atto costitutivo al quale deve essere allegato.
Lo Statuto contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa; nelle cooperative a mutualità prevalente, deve contenere, altresì, le clausole previste dall’art. 2514 c.c.
Una volta stipulato l’atto, il notaio verbalizzante deve richiedere, entro 30 giorni, l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale e, contestualmente, procedere al deposito dell’atto costitutivo.
Allo stesso tempo, è necessario iscriversi obbligatoriamente all’Albo delle società cooperative (istituito con D.M. 23/06/2004 presso il Ministero dello Sviluppo Economico).
L’iscrizione all’albo è obbligatoria sia per le cooperative a mutualità prevalente sia per le cooperative a mutualità non prevalente.
L’Albo delle società cooperative è tenuto presso il Ministero delle Attività produttive che si avvale degli uffici dislocati presso le camere di commercio.
L’albo è composto da due sezioni:
- cooperative a mutualità prevalente;
- cooperative diverse (a mutualità non prevalente).
Il numero di iscrizione a tale albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.
Altri adempimenti in sede di costituzione sono:
- Richiesta di attribuzione del numero di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate (entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese);
- Attribuzione di un codice contribuente, rilasciato dall’esattoria comunale.
Come ottenere Agevolazioni fiscali?
L’iscrizione all’Albo delle società cooperative è presupposto fondamentale per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Le cooperative edilizie di abitazione, per ottenere contributi pubblici, devono iscriversi, in base alla L. 31.1.1992, n. 59, anche all’Albo delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Per ottenere questa iscrizione tali cooperative devono:
- essere iscritte all’Albo delle società cooperative;
- avere un numero di soci non inferiore a 18; conferimento, da parte di ciascun socio, di quote o azioni per un valore non inferiore a € 259,00;
- aver iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale; ovvero essere proprietarie di abitazioni assegnate in locazione o godimento ai soci o aver assegnato in proprietà alloggi ai soci.