5. Le Centrali Cooperative

Le Centrali cooperative sono cinque:

  1. la Confederazione delle cooperative italiane (Confcooperative);
  2. la Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop);
  3. l’Associazione Generale delle cooperative italiane (Agci);
  4. l’Unione nazionale delle cooperative italiane (Unci);
  5. l’Unione Italiana Cooperative (Un.I.Coop.);
  6. l’Unione Europea Cooperative (U.E.Coop.).

Aderire ad una Centrale cooperativa

Ad una Associazione nazionale detta anche Centrale cooperativa, possono aderire:

● tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso;
● gli enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi della Centrale;
● le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

Le Associazioni possono anche accettare l’adesione di:

● società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità della Centrale;
● società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse ovvero altri enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
● società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Per aderire, occorre che l’iscrizione sia prevista in un articolo dello statuto sociale, oppure assumere apposita delibera a cura del Consiglio di Amministrazione.

Gli enti che vogliono aderire alla Centrale Cooperativa devono presentare domanda di adesione agli organi territoriali competenti, allegando la seguente documentazione:

● Delibera dell’organo competente con la quale si richiede l’adesione (ove non sia stabilita dal loro Statuto);
● Atto costitutivo e Statuto in vigore;
● Dichiarazione del legale rappresentante di assenza di procedure giudiziarie e amministrative nei confronti dell’ente e dei suoi amministratori;
● Ultimi due bilanci con la nota integrativa;
● Copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.).

L’accettazione della domanda è deliberata dalla Presidenza nazionale dell’Associazione – con relativa iscrizione dell’ente nel libro dei soci e dandone comunicazione a tutti gli enti interessati – e ratificata dalla Direzione nella sua prima riunione.
Gli enti che aderiscono ad un’Associazione nazionale devono versare la quota di iscrizione una tantum e la quota associativa.