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Promemoria scadenze mese di giugno
Invio telematico della fattura estera dal 1° luglio 2022
Obbligo del pos – sanzioni dal 30 giugno 2022
Fattura elettronica estesa ai forfettari dal mese di luglio
La pubblicità delle sovvenzioni e dei contributi pubblici
In scadenza sgravi contributivi Donna, Under 36, Decontribuzione Sud
Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione telematica
Procedure L. 3/2012: composizione della crisi da sovraindebitamento

 

Promemoria scadenze mese di giugno

Entro il prossimo 16 giugno, oltre alle ordinarie scadenze, i contribuenti devono far fronte anche al versamento di:

  • Acconto Imu e Tasi 2021.

Entro il prossimo 30 giugno, salvo proroghe, i contribuenti devono provvedere anche al pagamento di:

  • Saldo 2021 e 1° acconto 2022 per le imposte dirette: cedolare secca-IRPEF-IRES-IRAP, confluente nel modello Unico;
  • Diritto Camerale 2022; 
  • Contributo Inps, sia per la quota % eccedente il minimale che per la gestione previdenziale separata, saldo 2021 e 1° acconto 2022. 

A tali versamenti si potrà provvedere anche entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Vi ricordiamo nuovamente, ove non aveste già provveduto, di ultimare la consegna dei documenti necessari per la chiusura dei conti al 31.12.2021 e di procedere al pagamento delle spese per il deposito del bilancio 2021 e l’invio del modello UNICO 2022. Inoltre, in sede di chiusura del bilancio e delle stampe dei libri contabili, Vi invitiamo a verificare con il Vostro referente ove necessiti l’apposizione di marche da bollo per libro giornale e libro inventari (in ottemperanza agli obblighi di legge).

 

Invio telematico della fattura estera dal 1° luglio 2022

Si invia in allegato scheda riepilogativa riguardante il nuovo obbligo.

Scarica Allegato

 

Obbligo del pos – sanzioni dal 30 giugno 2022

A decorrere dal 30/06/2022, i soggetti passivi che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di credito o di debito (da effettuare tramite POS, “point of sales”), indipendentemente dall’entità del corrispettivo (dunque, anche per importi estremamente esigui),  salvi i casi di “oggettiva impossibilità tecnica”.

Alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento si applica la seguente sanzione:

  • una sanzione “fissa” di € 30;
  • ed una sanzione “variabile” pari al 4% del valore della transazione.

La condotta sanzionata va riferita non al fatto di non munirsi di un POS per consentire il pagamento elettronico, ma alla mancata accettazione di tale pagamento. Dunque, in caso di sopralluogo dei verificatori che dovessero contestare l’assenza di un POS non potrà essere irrogata alcuna sanzione, che, al contrario, potrà applicarsi laddove questi assistano al rifiuto opposto dal negoziante o dal professionista.

Fattura elettronica: obbligo esteso ai forfettari dal mese di luglio

Nell’ambito del “Decreto PNRR 2” recentemente pubblicato in G.U. il legislatore, con finalità antievasione, ha proceduto ad estendere l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti: 

  1. dei contribuenti in regime forfettario / in regime “dei minimi” 
  2. delle associazioni in regime forfettario ex L. 398/91 

con decorrenza differenziata a seconda dei ricavi/compensi del periodo 2021 (ragguagliati ad anno): 

a partire dal 1/07/2022: ove superiori a €. 25.000 

a partire dal 1/01/2024: ove pari o inferiori a €. 25.000.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 (cioè da luglio a settembre) le sanzioni non si applicano ai forfettari obbligati dal 1° luglio, se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

A regime, la fattura va emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

VI INVITIAMO PERTANTO AD ATTIVARVI AL PIU’ PRESTO AL FINE DI REGOLARIZZARE LA VOSTRA POSIZIONE GIA’ DAL PRIMO LUGLIO, SE LO SCORSO ANNO AVETE EMESSO FATTURE PER PIU’ DI 25.000 €.

 

La pubblicità delle sovvenzioni e dei contributi pubblici

In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, i soggetti che hanno ricevuto benefici economici da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati, di importo complessivo annuo pari o superiore a € 10.000, devono fornire alcune informazioni, utilizzando modalità differenziate a seconda del beneficiario dell’aiuto.

  • Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / “micro – imprese”, le associazioni / fondazioni / ONLUS, le società di persone e ditte individuali, devono pubblicare le predette informazioni, entro il 30.6.2022, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
  • Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria sono tenute a fornire tali informazioni nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio.

L’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione: 

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000; 
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame. 

È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione / amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.

A seguito dell’incertezza dell’operatività dell’obbligo in esame il Legislatore, in sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha disposto anche per il 2022, analogamente a quanto previsto per il 2021, la sospensione dell’applicazione delle relative sanzioni.

Di conseguenza, la proroga dell’applicazione delle sanzioni si traduce, di fatto, in un allungamento del periodo di tolleranza per l’effettuazione dell’adempimento in esame, il quale dovrà essere effettuato entro il 30.6.2022 (per il 2020) / 31.12.2022 (per il 2021).

 

In scadenza sgravi contributivi Donna, Under 36, Decontribuzione Sud

Ricordiamo, come in precedenza comunicato che gli sgravi contributivi 

  1. Under 36 (per giovani di età inferiore ai 36 anni mai assunti a tempo indeterminato),
  2. Donna (per donne svantaggiate) 
  3. Decontribuzione Sud (esonero della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro del Sud Italia pari al 30%) 

si applicheranno a tutte le assunzioni avviate entro il 30.06.2022.

Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione telematica

È operativa la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro. 

Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel portale “servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. 

La comunicazione obbligatoria per l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale può essere fatta, mediante l’uso della posta elettronica, anche dopo il 30 aprile. Tuttavia, con la nota n. 881 del 2022, l’INL puntualizza che, al fine di un efficace monitoraggio degli adempimenti, le verifiche di eventuali violazioni dovranno essere attivate dagli uffici territoriali prioritariamente nei confronti dei committenti che facciano uso della posta elettronica anziché dell’applicazione telematica.

 

Procedure L. 3/2012: composizione della crisi da sovraindebitamento

La legge 3/2012, entrata in vigore nel 2015 e detta anche “legge salva suicidi”, rappresenta la soluzione per le persone che versano in gravi condizioni economiche – ovvero in uno stato di sovraindebitamento – e non riescono a pagare e a sostenere i debiti che hanno accumulato nel corso del tempo.

Oltre 2 milioni e mezzo di famiglie in Italia lottano per fare fronte alle rate mutuo casa, alle rate verso finanziarie, a cartelle esattoriali e pignoramenti. Il mancato pagamento delle rate comporta procedure esecutive e vendita all’asta della casa di abitazione. Una soluzione esiste grazie alla Legge 3/2012 per i seguenti soggetti non assoggettabili a fallimento:

  • i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici,
  • gli imprenditori agricoli,
  • i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno accumulato debiti cui non riescono a far fronte,
  • gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative;
  • gli eredi di un imprenditore defunto,
  • le start-up innovative,
  • gli enti pubblici.

Infine, sono considerati NON fallibili e possono accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012 anche le imprese commerciali che possiedono parametri al di sotto delle soglie di fattibilità, quindi di piccole dimensioni e i soci nel caso di società di persone.

Per maggiori informazioni contatta il numero 345 5985011.