È attiva la misura per il finanziamento delle Cooperative. Scadenza: 20 luglio 2015
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere:
• sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e s.m.i., di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
• nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
I finanziamenti di cui al comma 1:
1) hanno una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
2) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;
3) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, In ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8%;
4) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a € 1.000.000,00;
5) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100% dell’importo del programma di investimento.
Non sono ammissibili le agevolazioni alla cooperative:
1. operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
2. operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
3. operanti nel settore carboniero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
4. qualora l’aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto le società cooperative proponenti, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:
i. domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema deliberato
ii. piano di investimento, contenente le informazioni previste;
iii. nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a € 150.000,00, dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la predisposizione della documentazione necessaria, ai fini del’accesso al bando, i consulenti CedaCoop sono a Vostra disposizione.