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Scheda di sintesi Decreto Ristori Quater (D. L. 157/2020)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Ristori Quater (D.L. n. 157/2020). Di seguito le principali misure.

Proroga termine presentazione Dichiarazione dei Redditi

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni (Redditi e Irap) è posticipato al 10 dicembre (in luogo del 30.11.2020).

Proroga seconda/unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap

Il termine originario del 30 novembre viene posticipato al:

  • 30.04.2021 per Imprese/professionisti (anche non soggetti agli ISA) che
  1. operano nei settori economici individuati dagli All. 1 e 2 con domicilio fiscale/sede operativa in zona “rossa” (o gestiscono ristoranti in zona “arancione”) come individuate al 26/11/2020, indipendentemente dai ricavi/compensi 2019 e dal “calo del fatturato”;

(oppure)

  1. ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a €. 50 mil. e presentano il “calo di fatturato” (nel 1° semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 1° semestre 2019).
  • 10.12.2020 per tutti i soggetti non rientranti nelle precedenti categorie.

Rinvio al 1° marzo 2021 delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio

Per tutte le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio che scadono o che sono scadute nel corso del 2020 il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire entro l’1 marzo 2021 (e non entro il 10 dicembre 2020). Alla scadenza dell’1 marzo non si applica la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 co. 14 bis del DL 119/2018.

Scadenze mese di dicembre

Slittano dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021, i termini per il versamento:

  1. delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  2. dell’IVA;
  3. dei contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione vale:

  1. per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
  2. per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

E poi, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  1. per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  2. per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  3. per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

IMU in scadenza il 16/12

Sono esentati dal versamento gli immobili:

  1. adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  5. destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
  6. in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori;
  7. delle attività elencate nell’allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa.

In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nuove regole per la rateazione dei debiti fiscali

Il decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020) interviene anche in materia di rateizzazione delle

cartelle prevedendo che:

  • alla presentazione della domanda di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive;
  • per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro (e non a 60.000 euro);
  • per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione;
  • i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente all’8 marzo 2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Nuovo ampliamento del contributo a fondo perduto

Oltre al rifinanziamento dello stanziamento pubblico a fronte di tale misura, si è provveduto all’introduzione di una serie di codici Ateco di cui al nuovo All. 1 al DL 157/2020 (si tratta di un nuovo elenco, anch’esso riferito ai soggetti danneggiati dalle recenti restrizioni alle attività economiche, individuati negli agenti e rappresentanti di commercio).

 Permangono tutti i meccanismi già noti per quanto attiene spettanza e liquidazione del contributo.

Bonus da 1.000 a 800 euro per precari, autonomi e sportivi

Hanno diritto alla nuova indennità onnicomprensiva una tantum dell’importo di 1.000 euro i lavoratori che ne hanno già beneficiato con il decreto Ristori (ma anche coloro che non ne hanno beneficiato, al ricorrere di determinate condizioni), ovvero:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il decreto Ristori quater riconferma anche per il mese di dicembre 2020 e nella misura di 800 euro l’indennità, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A, è esentasse e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, delle prestazioni di cui al Cura Italia, dei redditi da lavoro autonomo, nonché ai percettori di pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.

Ai lavoratori già beneficiari dell’indennità in base ai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori, l’indennità pari a 800 euro è erogata anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di ulteriore domanda.

Gli altri lavoratori saranno invece tenuti a presentare apposita domanda online.