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Decreto Sostegni bis: le principali misure per imprese e lavoratori

Promemoria scadenze mese di giugno

Conversione in legge Decreto Sostegni: le principali novità

Destinazione 2 per mille alla cultura


Decreto sostegno bis: le principali novità

In allegato scheda contenente le principali novità introdotte dal Decreto Sostegni bis.


Promemoria scadenze mese di giugno

Entro il prossimo 16 giugno, oltre alle ordinarie scadenze, i contribuenti devono far fronte anche al versamento di:

  • Acconto Imu (eccetto che per i soggetti esenti_ vedi paragrafo successivo) e Tasi 2021.

Inoltre, entro il prossimo 16 giugno dovrà essere inviato il MUD, la comunicazione unica di dichiarazione ambientale obbligatoria fino all’entrata in vigore del SISTRI. Consultate il link https://ctrgsr.camcom.gov.it/ambiente/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale

Entro il prossimo 30 giugno, salvo proroghe, i contribuenti devono provvedere anche al pagamento di:

  • Saldo 2020 e 1° acconto 2021 per le imposte dirette: cedolare secca-IRPEF-IRES-IRAP, confluente nel modello Unico;
  • Diritto Camerale 2021; 
  • Contributo Inps, sia per la quota % eccedente il minimale che per la gestione previdenziale separata, saldo 2020 e 1° acconto 2021. 

A tali versamenti si potrà provvedere anche entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Vi ricordiamo nuovamente, ove non aveste già provveduto, di ultimare la consegna dei documenti necessari per la chiusura dei conti al 31.12.2020 e di procedere al pagamento delle spese per il deposito del bilancio 2020 e l’invio del modello UNICO 2021. Inoltre, in sede di chiusura del bilancio e delle stampe dei libri contabili, Vi invitiamo a verificare con il Vostro referente ove necessiti l’apposizione di marche da bollo per libro giornale e libro inventari (in ottemperanza agli obblighi di legge).

Conversione in legge Decreto Sostegni: le principali novità

Tra le misure introdotte:

  • superbonus e Iva indetraibile: l’Iva indetraibile relativa alle spese rilevanti ai fini degli incentivi di cui all’art. 119 del DL Rilancio viene inclusa nel calcolo dell’ammontare ammesso al beneficio; 
  • raddoppio limite welfare aziendale: viene raddoppiato anche per il 2021 il limite di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti; 
  • esenzione dal versamento dell’acconto IMU 2021: viene previsto con riguardo agli immobili nei quali i soggetti passivi, destinatari del contributo a fondo perduto, esercitino le attività per le quali siano anche gestori; 
  • canoni di locazione non percepiti: la detassazione dei canoni non percepiti viene prevista per i canoni di locazione derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dall’1/01/2020 

Tra le misure modificate

  •  sostegno alle imprese di pubblico esercizio: viene prorogato al 31/12/2021 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree e spazi destinati a mercati. 

Esenzione dal versamento dell’acconto IMU 2021

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Com-missione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-stegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19». 

Destinazione 2 per mille alla cultura

Chi volesse, può destinare il 2 per mille alla cultura in sede di propria dichiarazione dei redditi (unicamente persone fisiche) all’associazione culturale C.E.S.T.A. (C.F. 91017000877). In allegato breve scheda di presentazione.