Novità Legge di Bilancio 2026: Guida Completa a Fisco, Lavoro e Agevolazioni

Scopri tutte le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in Italia. Un’analisi essenziale su aliquote IRPEF riviste (con la nuova fascia al 33%), detrazioni fiscali per spese/oneri, bonus edilizi e mobili prorogati. Approfondimenti cruciali su novità del lavoro (tassazione premi, congedo parentale, assunzioni agevolate ZES), il nuovo Iper Ammortamento e la proroga del Credito d’Imposta ZES Unica Mezzogiorno. Non perdere i dettagli sulla Rottamazione Quinquies e le misure di contrasto alle compensazioni indebite.

Aggiornati ora per massimizzare i benefici fiscali e operativi per il 2026!

 

NOVITÀ FISCALI

 

ALIQUOTE IRPEF

È confermata la modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote
Per il 2025 Dal 2026
Fino a € 28.000 23% Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35% Oltre € 28.000 fino a € 50.000 33%
Oltre € 50.000 43% Oltre € 50.000 43%

 

DETRAZIONI IRPEF PER ONERI / SPESE

A decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico

Fermo quanto sopra, dal 2026 ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, è ridotto di € 440 l’ammontare della detrazione spettante per:

  • oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie;
  • erogazioni liberali a favore di partiti politici;
  • premi assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10, TUIR, per un importo non superiore a € 5.300 (in precedenza € 5.164,57).

 

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2026

È confermata anche per il 2026 la non concorrenza (totale / parziale) alla formazione del reddito

complessivo dei redditi dominicali e agrari fino a € 15.000 per i coltivatori diretti / IAP. In particolare si rammenta che i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • 0% fino a € 10.000;
  • 50% tra € 10.000 ed € 15.000;
  • 100% oltre € 15.000.

 

LOCAZIONI BREVI

Il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d’imposta. A partire da 3 appartamenti destinati alla locazione breve, scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutto ciò che ne deriva in termini di apertura di partita IVA, posizione previdenziale, ecc.

Resta fermo che per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:

  • 21% per una sola unità immobiliare locata;
  • 26% per le unità immobiliari locate successive alla prima;

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

 

BONUS EDILIZI

Sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote delle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi applicabili per le spese sostenute nel 2025.

La detrazione per recupero edilizio, quella IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico sono mantenute al 50% anche per le spese sostenute nel 2026, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, sulle abitazioni principali. 

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota scende al 36% per le spese sostenute anche nel 2026.

 

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI E ELETTRODOMESTICI 

Per le spese relative all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute anche nel 2026, è confermata la percentuale di detrazione al 50% ed il limite di spesa a € 5.000.

Si ricorda che le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2026 risultano agevolabili solo in presenza di interventi di recupero edilizio o antisismici iniziati dal 1° gennaio 2025.

 

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA/TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE 

È riproposta l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2025.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2026:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.09.2025;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2026;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
    • nella misura del 60% entro il 30.11.2026;
    • il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

 

SOPPRESSA LA RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Con riferimento alle plusvalenze realizzate dal 2026 su beni strumentali / immobilizzazioni finanziarie che non beneficiano del regime di esenzione PEX, è stata soppressa la possibilità (facoltà) di rateizzazione. Si ricorda che il contribuente poteva scegliere di frazionare la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate).

È confermata invece l’attuale disciplina per le plusvalenze derivanti da cessione d’azienda / ramo d’azienda (rateizzazione in massimo 5 rate in caso di possesso non inferiore a 3 anni).

 

RITENUTA D’ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI

A decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto del 23% le provvigioni percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell’esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti / terzi.

 

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

È stata aumentata, a decorrere dall’1.1.2026, dal 18% al 21% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d’acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

 

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

 

TASSAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI

Per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000 gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 (in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026) sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all’imposta sostitutiva del 5%.

 

TASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Per i soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno

precedente, a € 80.000 per il 2026 e il 2027 è applicabile l’imposta sostitutiva dell’1%

  • ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione;
  • alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti sottoscritti fino al 24.4.2017 e ancora vigenti).

 

TASSAZIONE “BUONI PASTO”

Il valore dei “buoni pasto” non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:

  • fino all’importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
  • fino all’importo di € 10 (non più 8), se elettronici.

 

ASSUNZIONI O TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Sono previsti 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028 al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Tali risorse saranno destinate, da uno specifico decreto interministeriale, a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l’assunzione – dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 – di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione – nello stesso periodo – del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

 

ASSUNZIONI DELLE LAVORATRICI MADRI DI TRE O PIU’ FIGLI 

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

CONGEDO PARENTALE  

La possibilità di fruizione del congedo parentale di cui all’art. 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità), con la relativa indennità, è estesa fino al quattordicesimo anno di età del figlio o dall’ingresso del minore in famiglia (anziché al dodicesimo).

 

MODIFICHE ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI 

L’anticipazione dell’indennità di disoccupazione NASPI, prevista per coloro che avviano un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale o sottoscrivono una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, non è più erogata in unica soluzione, bensì in due rate di cui la prima in misura del 70 per cento dell’intero importo spettante e la seconda, pari al 30 per cento  residuo, da corrispondere al termine della durata teorica e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI, CREDITI D’IMPOSTA E FINANZIAMENTI

 

IL NUOVO IPER AMMORTAMENTO

Nell’ambito della Finanziaria 2026 è stata confermata la riproposizione a favore delle imprese, in luogo del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, dell’iper ammortamento per gli investimenti in:

  • beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;
  • beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo,

prodotti uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Per gli investimenti fino a 2.500.000 € l’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 180%.

L’agevolazione in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a condizione che siano in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e col DURC.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La maggiorazione in esame ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF/IRES (non anche IRAP) ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento, il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione/certificazione dell’investimento effettuato.

 

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO

È confermato anche per il 2026, 2027 e 2028 il contributo di cui all’art. 16, DL n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1.2026 – 31.12.2028 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In sede di approvazione, l’agevolazione è stata estesa alle zone assistite delle Regioni Marche e Umbria.

I soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 31.3 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026;
  • dal 31.3 al 30.5.2027, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2027;
  • dal 31.3 al 30.5.2028, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2028.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i predetti soggetti dovranno inviare all’Agenzia:

  • dal 3.1.2027 al 17.1.2027;
  • dal 3.1.2028 al 17.1.2028; 
  • dal 3.1.2029 al 17.1.2029;

una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti.

Al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2026 (€ 2.300 milioni) l’ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento.

 

“ULTERIORE” CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO PER IL 2025

Con il Provvedimento 12.12.2025 l’Agenzia delle Entrate ha determinato nella misura del 60,3811% la percentuale del credito d’imposta “ZES Unica Mezzogiorno” spettante alle imprese che hanno inviato nel periodo 18.11 – 2.12.2025 l’apposita Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione “originaria”.

Ora, a favore dei predetti soggetti, in sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento, per il 2026, di una maggiorazione pari al 14,6189% del credito d’imposta richiesto con la predetta

Comunicazione integrativa. Per poter ottenere l’ulteriore credito d’imposta le imprese:

  • non devono aver già beneficiato, con riferimento a uno / più investimenti oggetto della Comunicazione integrativa, del credito d’imposta “Transizione 5.0” previsto dall’art. 38, DL n. 19/2024;
  • devono inviare, dal 15.4 al 15.5.2026, una specifica Comunicazione all’Agenzia delle Entrate con cui attestano di non aver ottenuto il credito d’imposta “Transizione 5.0”.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile nel 2026 esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia dal 26.5 al 31.12.2026.

 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI SETTORE AGRICOLO/PESCA/ACQUACOLTURA

A favore delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca / acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi compresi nelle Tabelle IV e V, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, non potendo beneficiare dell’iper ammortamento è previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo di acquisizione, fino a € 1 milione, nel rispetto del limite di spesa di € 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

È utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

L’effettivo sostenimento della spesa e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata:

  • dal soggetto incaricato della revisione legale;

ovvero

  • da un revisore legale / società di revisione, per le società non soggette all’obbligo di revisione legale.

 

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLTURA E PESCA

È stato riconosciuto anche per il 2026 il credito d’imposta di cui all’art. 16-bis, DL n. 124/2023, alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca/acquacoltura che effettuano investimenti nel periodo 1.1 – 15.11.2026 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga 

I soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 31.3 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese agevolabili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2026;
  • a pena di decadenza dell’agevolazione, dal 20.11 al 2.12.2026 l’ammontare delle spese sostenute dall’1.1 al 15.11.2026.

Al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2026 (€ 50 milioni) l’ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento.

 

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI”

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro,

piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili di € 200 milioni per il 2026 e € 450 milioni per il 2027 a favore della c.d. “Nuova Sabatini”.

 

ALTRE NOVITÀ

 

MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI

È prevista la riduzione da € 100.000 a € 50.000 dell’ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per le quali:

  • i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

  • non siano in essere provvedimenti di sospensione;

che, dall’1.7.2024, esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari.

 

PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA P.A

In presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno il compenso (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) del professionista “soltanto” nel limite dell’eccedenza di tale debito. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000.

La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all’Agente della Riscossione al fine di “saldare” il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento.

Le novità sono applicabili dal 15.6.2026.

 

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO 

Anche per il 2026 il limite di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per l’applicazione del regime forfetario è stato elevato a € 35.000.

il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2025 e pertanto, i soggetti che nel 2025 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI (CD. “ROTTAMAZIONE QUINQUIES”)

È riproposta la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quinquies”), con riferimento al periodo 1.1.2000 – 31.12.2023.
Ai fini dell’adesione alla nuova rottamazione il debitore deve:

  • presentare un’apposita domanda entro il 30.4.2026;
  • effettuare il pagamento della prima rata (massimo 54 rate bimestrali) / unica soluzione di quanto dovuto entro il 31.7.2026.

Rispetto alle precedenti “edizioni” della rottamazione merita evidenziare che:

  • la definizione è “limitata” alle somme dovute a seguito di avvisi bonari, ai contributi previdenziali INPS e alle multe stradali;
  • è prevista una rata minima pari a € 100;
  • gli interessi dovuti a decorrere dalla seconda rata sono fissati al 3%.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda:

  • le somme derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). La limitazione ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione / donazione;
  • contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La rottamazione quinquies non può essere richiesta per chi era in regola con la quater alla data del 30.09.2025.

 

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza
  • l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi/ ipoteche, avviare nuove azioni esecutive ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, è rilasciato il DURC.

La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:

  • dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
  • di 2 rate, anche non consecutive;
  • dell’ultima rata.

Va evidenziato che non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.

Alle Regioni / Enti locali è riconosciuta la possibilità di introdurre “autonomamente” alcune tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione / riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.

 

Ottobre 2026

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