Scadenze mese di marzo
Novità Decreto Milleproroghe
Terzo settore: obbligo comunicazione erogazioni liberali
Nuove regole in materia di dilazione ruoli
Iscrizione al RENTRI prorogata al 14 aprile 2025
Aggiornamento dati RASD entro il 14 marzo per gli enti sportivi
Codifica per fatture di coop sociali ed enti del terzo settore non soggetti a imposta di bollo
Lavoro in edilizia – Tessera di riconoscimento – Novità della L. 203/2024 (c.d. “Collegato Lavoro”)
Adempimenti in scadenza per APS, ODV e ETS
Novità Legge di bilancio 2025
Scadenze mese di marzo
Entro il prossimo 17 marzo (il 16 cade di domenica), oltre alle ordinarie scadenze relative a Iva (mese di febbraio e saldo annuale), ritenute e contributi mese di febbraio, i contribuenti devono far fronte anche al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2025. I soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le S.r.l., ad esclusione delle società cooperative e società di mutua assicurazione. L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale al 1 gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a € 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale ad € 516.456,90.
Inoltre, entro il prossimo 17 marzo, i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche 2025, inclusive dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei redditi di lavoro autonomo.
Sempre entro il prossimo 17 marzo, si dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di alcune tipologie di spese (come quelle funebri e scolastiche) necessari ai fini del 730 precompilato, le opzioni di sconto e cessione del credito per i bonus edilizi relativi a spese sostenute nel 2024, nonché i dati delle erogazioni liberali ricevute nel 2024 da ONLUS e altri ETS che abbiano avuto entrate superiori a 220.000 €.
Entro il 31 marzo i soggetti ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità) che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) possono usufruire del “ravvedimento speciale” previsto dall’articolo 2-quater del DL 113/2024, con lo scopo di sanare le annualità fiscali dal 2018 al 2022, tramite il versamento (in un’unica soluzione o in massimo 24 rate mensili) dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, oltre all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Entro il 31 marzo gli enti non commerciali (non iscritti al Runts) sono tenuti a presentare il mod. EAS, al fine di comunicare alcune particolari variazioni intervenute nel 2024, quali ad esempio la nomina di nuovi amministratori o la sostituzione del comodato della sede con un contratto di locazione.
Raccomandiamo di ultimare al più presto la consegna di tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2024, onde procedere alle dovute registrazioni e agli adempimenti nei termini di legge.
Novità Decreto Milleproroghe
- Riapertura rottamazione quater
I contribuenti che, essendo decaduti dalla rottamazione quater alla data del 31 dicembre 2024 per omesso, insufficiente o ritardato versamento delle rate, hanno la possibilità di rientrare nella definizione agevolata presentando apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2025.
Il versamento andrà eseguito entro il 31 luglio 2025 in un’unica soluzione o in 10 rate di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Anche in questo caso, sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
- Assemblee a distanza
È prorogata la possibilità di svolgere assemblee a distanza, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, fino al 31.12.2025.
- Divieto di fatturazione elettronica prestazioni sanitarie
Il decreto Milleproroghe ha esteso fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio delle prestazioni sanitarie, altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2024. Con un emendamento approvato in sede di conversione, il divieto di fatturazione elettronica è stato esteso a tutto il 2025.
- Correttivi per le auto aziendali
Dal 1° gennaio scorso sono cambiati i meccanismi di calcolo dei fringe benefit relativi alle auto aziendali, legandosi al tipo di alimentazione del veicolo e non più alle emissioni inquinanti, come avveniva fino alla fine del 2024, creando in questo squilibri macroscopici, con auto potenti e lussuose che pagano molto meno delle piccole utilitarie.
Il decreto Milleproroghe introduce delle modifiche al nuovo regime per la gestione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse ad uso promiscuo, con possibili rinvii dell’entrata in vigore della stretta al 1° luglio 2025 o l’esclusione per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2025 ma contrattualizzati o prenotati entro il 31 dicembre 2024.
Viene previsto che l’aumento del costo chilometrico e dunque del relativo carico fiscale sul fringe benefit concesso al dipendente che ha scelto veicoli con motori termici o ibridi, non sia applicato ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati ai dipendenti all’atto della consegna nel 2025.
In sostanza, la prenotazione della nuova vettura a benzina, diesel o ibrida sottoscritta dal dipendente negli ultimi mesi del 2024 farà sì che il sistema di calcolo del fringe benefit non tenga conto delle nuove percentuali più alte in vigore dal 2025. Farà fede la data del contratto e non quella di immatricolazione.
- Disposizioni IVA Enti del Terzo Settore e mondo dello Sport
Sono prorogate al primo gennaio 2026 le disposizioni in materia IVA per gli Enti del Terzo Settore e dello Sport, che sarebbero altrimenti entrati in vigore dall’1 gennaio 2025.
Si ricorda che tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell’IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell’imposizione IVA.
- Proroga obbligo assicurativo danni da calamità
La Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (escluse le imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022), di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Il Decreto Milleproroghe ha rinviato la scadenza dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali dal 31.12.2024 al 31.03.2025.
È stato anche pubblicato il decreto che contiene le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
Si ricorda che, da quando l’obbligo sarà vigente, l’inadempimento da parte dell’impresa precluderà la possibilità di accedere ad agevolazioni pubbliche, compresa la possibilità di poter usufruire della garanzia sui finanziamenti del fondo di garanzia delle PMI.
Terzo settore: obbligo comunicazione erogazioni liberali
I soggetti obbligati all’invio sono:
- gli ETS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- le Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe;
- le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d. lgs. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Tali enti sono obbligati ad effettuare la comunicazione qualora, nell’anno precedente la ricezione delle erogazioni liberali, l’ente abbia conseguito entrate superiori a 220.000 euro.
Prendendo come riferimento gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, questi sono obbligati a comunicare le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2024 qualora nell’esercizio 2023 abbiano conseguito entrare superiori a 220.000 euro. Il termine ordinario per tale comunicazione è quello del 16 marzo il quale, cadendo quest’anno di giorno festivo, slitta al 17 marzo.
I soggetti che invece non superano la menzionata soglia di entrate non hanno l’obbligo bensì la semplice facoltà di effettuare tale comunicazione.
Nuove regole in materia di dilazione ruoli
Su semplice domanda del debitore l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione per importi sino a 120.000 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione sino ad un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Per le somme di importo fino a 120.000 euro sempre documentando la temporanea situazione di difficoltà economica:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.
Si conferma che i parametri per individuare se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà consistono:
- per le persone fisiche, nell’indice ISEE (indice strumentale anche al numero di rate concedibili);
- per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, nell’indice di liquidità che deve essere inferiore a uno (si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti)
Il c.d indice Alfa, come avveniva prima, serve per determinare il numero di rate concedibili.
Iscrizione al RENTRI prorogata al 14 aprile 2025
Per effetto del ddl. di conversione del Milleproroghe, per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) deve essere effettuata dal 15 dicembre 2024 ed entro i 120 (anziché entro 60) giorni successivi, ossia entro il 14 aprile 2025.
L’obbligo di iscrizione riguarda anche:
- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi (devono iscriversi dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025);
- gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 (devono iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026);
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa (devono iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti).
Parallelamente agli obblighi di iscrizione, sono scattati quelli relativi alla vidimazione dei documenti ambientali. Per i nuovi FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) c’è l’obbligo di vidimazione digitale (la si può fare tramite il proprio sistema gestionale oppure utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI) mentre i nuovi registri di carico scarico in formato cartaceo dovranno essere vidimati dalle Camere di Commercio prima di essere utilizzati.
Aggiornamento dati RASD entro il 14 marzo per gli enti sportivi
Gli enti sportivi hanno tempo fino al prossimo 14 marzo per comunicare al RASD l’aggiornamento dei dati relativi al 2024. Le ASD e SSD devono:
1. Aggiornare i dati comunicati in fase di iscrizione al Registro e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente. I dati da aggiornare che possono aver subito variazione sono:
- Denominazione sociale;
- natura giuridica(per effetto di trasformazione o riconoscimento della personalità giuridica);
- codice fiscale ed eventuale Partita Iva;
- statuto;
- sede legale e recapiti;
- data del vigente statuto;
- generalità del legale rappresentante;
- composizione dell’organo amministrativo;
- dati dei tesserati.
2. Dichiarare le attività sportive, didattiche e formative svolte nel corso del 2024.
I dati andranno comunicati attraverso una dichiarazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD, da inviare telematicamente per il tramite dell’Organismo sportivo affiliante.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, previo invito ad adempiere e decorso inutilmente anche questo termine, si potrà procedere alla cancellazione dal RASD.
Codifica per fatture di coop sociali ed enti del terzo settore non soggetti a imposta di bollo
Com’è noto, le cooperative sociali e gli altri Enti del Terzo Settore (eccetto le imprese sociali non costituite in forma di cooperativa sociale) non sono soggetti a imposta di bollo. Pertanto, ove siano emesse fatture in esenzione IVA non è dovuto il bollo di 2 €, a condizione però (per evitare successive contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate) che nel file XML della fattura elettronica fatta in esenzione IVA sia indicata la codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo, ovvero occorre:
- andare nel Blocco 2.2.1.16;
- compilare il sotto blocco 2.2.1.16.1, inserendo la codifica NB.2 «imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore».
Dato che l’Agenzia delle Entrate sta ormai iniziando a verificare anche questi aspetti, raccomandiamo di attenersi a queste indicazioni e di contattarci ove aveste bisogno di chiarimenti, onde evitare successive perdite di tempo e/o potenziali contestazioni per importi in realtà non dovuti.
Lavoro in edilizia – Tessera di riconoscimento – Novità della L. 203/2024 (c.d. “Collegato Lavoro”)
Con la nota 23.1.2025 n. 656, l’Ispettorato nazionale del Lavoro è intervenuto in merito all’obbligo di possesso dei tesserini di riconoscimento per i lavoratori che operano nei cantieri edili, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 co. 1 lett. f) della L. 203/2024 (c.d. “Collegato Lavoro”).
Sul punto, si ricorda che il modificato art. 36-bis del DL 4.7.2006 n. 223 richiede ai datori di lavoro di munire di apposito tesserino di riconoscimento i propri lavoratori che operano nei cantieri edili. A loro volta, i lavoratori (anche autonomi) sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
Con l’occasione, l’INL ha chiarito che dal punto di vista sanzionatorio nulla cambia. In sintesi, per il datore di lavoro che non fornisce il tesserino è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, mentre per il lavoratore che non espone la tessera l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria può variare da 50 a 300 euro. Quest’ultima sanzione trova applicazione anche per il lavoratore autonomo privo di tessera.
Adempimenti in scadenza per APS, ODV e ETS
Si ricorda che l’assemblea dell’associazione dovrà riunirsi entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio e che lo stesso andrà depositato al RUNTS entro e non oltre il 30 giugno p.v.
Si ricorda altresì che entro il 30 giugno p.v. APS e ODV dovranno comunicare il numero dei soci, degli eventuali dipendenti e dei volontari aggiornato alla data del 31.12.2024.
Onde consentire un agevole espletamento degli adempimenti previsti e rispettare i termini prescritti, Vi invitiamo a fornirci i dati e i documenti necessari in tempo utile.