NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA E FINANZIAMENTI
NOVITÀ FISCALI
Locazioni brevi
L’aliquota della cedolare secca è incrementata al 26%, limitatamente all’ipotesi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta (la possibilità di applicare la cedolare al 21% resta valida in caso di locazione breve di un solo appartamento che dovrà essere individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi). La ritenuta si considera a titolo di acconto (e non di imposta).
Riallineamento delle rimanenze di magazzino
È prevista la possibilità di regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva previo versamento di un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, IRES, IRAP) del 18% calcolata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione ed il valore del bene eliminato.
Rivalutazione partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola)
Riaperta la rivalutazione per le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali (restano, invece, sempre esclusi i titolari di reddito di impresa).
Sono rivalutabili le partecipazioni (in società non negoziate o negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) ed i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2024.
L’Imposta sostitutiva è pari al 16% con pagamento previsto entro il 30 giugno 2024 (rateazione fino a 3 rate annuali di pari importo)
IRPEF: dal 2024 scaglioni di reddito ridotti a tre
Per l’anno 2024, l’imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l’aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l’aliquota del 25%.
Limite alle compensazioni
Per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, dall’1 luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.
Maxi deduzione per chi assume a tempo indeterminato
Arriva una super deduzione al 120 e al 130 per cento per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024.
Il nuovo incentivo spetta alle imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici nel corso dell’anno. I benefici maggiori spettano a chi impiega lavoratori “svantaggiati”, ovvero under 30, percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati.
L’intervento consiste in agevolazioni fiscali che vengono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito.
Il nuovo incentivo sostituisce i bonus assunzione per under 36 e donne scaduti il 31 dicembre e non rinnovati.
Concordato preventivo biennale
Con il concordato preventivo biennale l’Agenzia delle Entrate propone al contribuente un’ipotesi di reddito per i successivi due anni e, se il contribuente lo considera plausibile, accetta la proposta; così facendo, le imposte dovute saranno calcolate e versate in base all’imponibile concordato, a prescindere dall’effettiva realizzazione dei ricavi previsti. Stando alle ultime modifiche, dovrebbe essere accessibile a tutti i contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, a prescindere dal punteggio ISA. Si attende la definizione della tempistica da seguire per la comunicazione dei dati sulla base dei quali l’Agenzia formulerà la proposta di accordo.
NOVITÀ BONUS EDILIZI
Plusvalenze tassate in caso di cessione immobile superbonus
È stata disposta l’imponibilità delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili sui quali il cedente, o gli altri aventi diritto, hanno realizzato interventi agevolati con la maxi detrazione di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, conclusi da non più di dieci anni. La nuova disciplina è applicata alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.
Anche su detta plusvalenza è ammessa l’applicazione dell’eventuale imposta sostitutiva pari al 26%.
Incremento ritenuta bonifici parlanti
Aumenta di nuovo la misura della ritenuta d’acconto sui bonifici parlanti (ovvero quelli relativi alle spese ammesse a detrazioni edilizie) dall’8% all’11%. La medesima disposizione prevede, inoltre, che detta modifica divenga operativa a decorrere dal 1° marzo 2024; pertanto nel corso dell’anno 2024 si potranno avere due ritenute d’acconto differenti:
- la precedente ritenuta dell’8% si applica ai pagamenti eseguiti fino al 29 febbraio 2024;
- la ritenuta pari all’11%sarà operativa con riferimento ai pagamenti eseguiti a partire dal 1° marzo 2024.
Superbonus
Il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212, c.d. “salva spese”, non contiene al suo interno alcuna disposizione che consente di beneficiare ancora della detrazione del 110% con riferimento alla quota di lavori di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 eseguiti entro il 31 dicembre 2023, ma non ancora ultimati.
Tuttavia, il legislatore si è preoccupato di coloro che, a seguito del mancato completamento dei lavori agevolati, sarebbero stati tenuti alla restituzione dell’agevolazione fiscale. Quindi, in caso di mancato completamento degli interventi (o di mancato “doppio” salto di classe energetica) l’Agenzia delle entrate non può richiedere la restituzione del bonus con la notifica di un atto di recupero.
Inoltre, non è introdotta una proroga del beneficio fiscale oltre il termine del 31 dicembre 2023, ma più semplicemente è autorizzata l’erogazione di un contributo in favore di soggetti che eseguono gli interventi agevolati sulle parti comuni di edifici in condominio. Ciò a condizione che le relative spese siano sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre del medesimo anno. Dall’inizio del nuovo anno troverà applicazione in ogni caso la riduzione dell’agevolazione fiscale dal 110 o 90 per cento al 70 per cento. Al fine di poter beneficiare dell’applicazione della norma è necessario che i lavori condominiali siano avanzati entro la fine dell’anno 2023 almeno del 60 per cento. Inoltre, il contribuente non deve possedere un reddito superiore a 15.000 euro determinato con l’applicazione del c.d. “quoziente familiare”.
Bonus barriere architettoniche
Con decorrenza dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023), il beneficio fiscale in esame è limitato agli interventi espressamente individuati. Non è quindi più possibile fruire della detrazione del 75% per la sostituzione degli infissi o per il rifacimento dei servizi igienici.
Dal 1° gennaio 2024 l’unica possibilità per fruire dell’agevolazione fiscale consiste nella detrazione d’imposta. Il legislatore ha però previsto (art. 3, comma 2, lett. b), D.L. n. 212/2023) alcune limitate eccezioni che consentono ancora oggi di fruire sia della cessione del credito, che dello sconto in fattura. La prima eccezione riguarda i lavori effettuati dai condomini, in relazione ad interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. La seconda eccezione riguarda gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che:
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- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,
- l’unità immobiliare oggetto dei lavori sia adibita ad abitazione principale,
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a € 15.000.
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
Con il 2024 cambia la busta paga per effetto delle misure previste della legge di Bilancio e dal decreto legislativo per la riforma dell’IRPEF. Si tratta, in particolare, dell’esonero parziale dei contributi IVS (Infortuni e Vecchiaia per i Subordinati), dell’ulteriore esonero per le lavoratrici madri, della rimodulazione delle aliquote IRPEF, dell’innalzamento delle detrazioni da lavoro dipendente, della proroga della detassazione del 5% sui premi di risultato, dell’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi.
Esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori
La legge di Bilancio 2024 prevede per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero parziale sulla quota di contribuzione IVS del lavoratore nella misura pari:
– al 6% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
– al 7% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Esonero contributivo per lavoratrici madri
In aggiunta all’esonero contributivo generalizzato, per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato con 3 o più figli per i periodi di paga gennaio 2024 – dicembre 2026 viene previsto un esonero contributivo del 100% dei contributi IVS, nel limite di 3.000 euro all’anno.
L’esonero spetta nel limite massimo di 3.000 euro all’anno che saranno da riproporzionarsi su base mensile (250 euro mese) e non ne hanno diritto le lavoratrici domestiche.
Come misura sperimentale, ma per il solo periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, viene prevista l’estensione dell’esonero anche alle lavoratrici madri di 2 figli con contratto a tempo indeterminato; la misura spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Anche in tale caso viene previsto un massimale che non può eccedere i 3.000 euro annui.
Aumento delle detrazioni IRPEF per redditi fino a 15.000 euro annui
Sempre per il solo anno 2024, la detrazione prevista dall’art. 13, co. 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, ovvero la detrazione per lavoro dipendente è innalzata dagli originari 1.880 a 1.955 euro su base annua qualora il reddito complessivo non superi i 15.000 euro annui.
Con l’innalzamento della detrazione e l’accorpamento di due aliquote IRPEF si viene a generare una sorta di “No tax area” per redditi complessivi fino all’importo di 8.500 euro annui.
Imposta sostitutiva 5% sui premi di risultato
La legge di Bilancio 2024 proroga anche per l’anno 2024 la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali al 5%.
L’agevolazione si applica su premi di risultato cioè su somme di ammontare variabile corrisposte in ragione di incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e sui ristorni erogati ai soci lavoratori di cooperative.
Innalzamento limite di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefit
Per l’anno 2024 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi (fringe benefit) che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nel maggior importo previsto potranno essere ricomprese anche il pagamento dell’affitto o degli interessi su mutuo ipotecario sulla prima casa e rientreranno anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Esonero contributivo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza
Per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del cosiddetto “Reddito di Libertà”, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto un esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferme restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA E FINANZIAMENTI
Credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno
Dal 1° gennaio 2024 è istituita la la c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno, con introduzione di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti.
Il credito d’imposta sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, dovrà assumersi il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sarà possibile agevolare i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Novità Fondo di garanzia
Le garanzie saranno così concesse:
- misura massima dell’80%: operazioni legate al finanziamento di programmi di investimento; inoltre, operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non valutabili sulla base del modello di valutazione;
- misura massima dell’80%: operazioni di importo fino a 40 mila euro, oppure fino a 80 mila euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo fino a 50 mila euro;
- misura massima del 60%: operazioni per il finanziamento di esigenze di liquidità in favore delle PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- misura massima del 55%: operazioni per il finanziamento di esigenze di liquidità in favore delle PMI rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione;
- misura massima del 50%: operazioni finanziarie relative ad investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali.
ALTRE NOVITÀ
Agevolazioni agricoltura
La Legge di Bilancio 2024 non ha confermato l’esenzione IRPEF per gli agricoltori. Torna la tassazione ordinaria per i redditi agrari e dominicali, dopo sette anni di agevolazioni introdotte per supportare il settore. Inoltre, non viene reintrodotto neanche l’esonero biennale dal versamento dei contributi INPS per IAP e Coltivatori diretti under 40.
Danni da clima: obbligo assicurativo per le imprese
Per le aziende tenute all’iscrizione al registro imprese è introdotto l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Sono oggetto di copertura:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali.
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La scadenza è fissata al 31.12.2024In caso di inadempimento, oltre ad essere prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 mila euro, l’impresa rischia di non poter accedere all’assegnazione di contributi, sovvenzioni ed agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Dal nuovo obbligo sono esclusi gli imprenditori agricoli, per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità (di cui alla Legge di bilancio 2022).
È delegata ad un decreto di MEF e MIMIT la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto.