NOVITÀ FISCALI

NOVITÀ BONUS EDILIZI

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA E FINANZIAMENTI

ALTRE NOVITÀ

 

NOVITÀ FISCALI

Nuova IRPEF 2025 e novità in materia di cuneo fiscale e netto in busta

La legge di Bilancio stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43%) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024:

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

È elevato da 1.880 euro a 1.955 euro l’importo delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro, mentre si prevedono una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro nonché limitazioni alle detrazioni per familiari a carico.

Sono altresì introdotte nuove modalità per la riduzione del “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, basate sul riconoscimento di un bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, e di un’ulteriore detrazione d’imposta per chi ha un reddito complessivo tra 20.000,01 e 40.000,00 euro. Viene meno la possibilità di applicare l’esonero contributivo generalizzato sulla quota IVS a carico dei dipendenti. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni “a regime”

È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima.

In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

 

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta/rappresentanza

Dal 2025 la non tassazione/deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate:

  • rimborso spese trasferte/missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti;
  • spese prestazioni alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
  • spese vitto/alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
  • spese di rappresentanza.

 

Proroga maxi deduzione per chi assume a tempo indeterminato

È confermata la super deduzione al 120 e al 130 per cento anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2025 e nei due anni successivi.

Il nuovo incentivo spetta alle imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici nel corso dell’anno. I benefici maggiori spettano a chi impiega lavoratori “svantaggiati, ovvero under 30, percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati.

L’intervento consiste in agevolazioni fiscali che vengono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito.

 

Indicazione del CIN in sede di dichiarazione dei redditi

È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI/730/CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • agli immobili destinati alle locazioni brevi;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

 

Ires premiale al 20%

Per il solo 2025 nuova mini-IRES (ridotta dal 24% al 20%) n favore delle imprese che:

  • accantonano in un’apposita riserva almeno l’80% degli utili prodotti nel 2025,
  • destinano almeno il 30% della quota accantonata in investimenti in beni Industria 4.0 e Transizione 5.0,
  • non registrano nel corso del 2025 un calo occupazionale (il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024) e non si deve aver fatto ricorso né nel 204 e 2025 alla Cassa Integrazione Guadagni).

 

Assegnazione/cessione agevolata beni d’impresa/trasformazione agevolata in società semplice 

È riproposta l’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2024.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

 

Estromissione immobile imprenditore individuale 

È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2025;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
    • nella misura del 60% entro il 30.11.2025;
    • il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.


NOVITÀ BONUS EDILIZI

Proroghe con aliquote differenziate per bonus ristrutturazione, eco e sismabonus

La detrazione per recupero edilizio è mantenuta al 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, sulle abitazioni principali (scenderà al 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, sempre nel limite massimo di 96.000 euro). 

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota scende già al 36% per le spese sostenute nel 2025 (e poi si ridurrà al 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027).

La detrazione per risparmio energetico:

  • per le spese sostenute nel 2025, è attribuita al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati. Qualora l’intervento sia eseguito sull’abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, la percentuale di detrazione è innalzata al 50% (invariati i limiti di spesa);
  • per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027, è attribuita al 30%, fermo restando il limite di spesa già previsto per il 2025. Analogamente a quanto previsto per le spese di recupero edilizio, se l’opera è realizzata sull’abitazione principale la percentuale di detrazione è innalzata al 36%.

Con riguardo ai limiti di spesa, nel silenzio della norma, si continuano invece a considerare quelli previsti dall’art. 14, D.L. n. 63/2013differenziati a seconda della tipologia di intervento.

 

Come per l’ecobonus, così anche per il sismabonus.

Detrazione per acquisto di mobili e elettrodomestici (Bonus arredo)

Per le spese relative all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2025, è confermata la percentuale di detrazione al 50% ed il limite di spesa a € 5.000.

Si ricorda che le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2025 risultano agevolabili solo in presenza di interventi di recupero edilizio o antisismici iniziati dal 1° gennaio 2024.

 

Superbonus

Ulteriori requisiti per il superbonus con aliquota del 65% 

Viene stabilito che per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% può competere soltanto se al 15 ottobre 2024

  • risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; 
  • risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini; 
  • sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. 

per gli interventi effettuati: 

  • dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, 
  • dalle ONLUS, Odv e APS, iscritte negli appositi registri (in generale gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS), 

Gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma non riguardano invece gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal comma 8-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al comma 10-bis del predetto art. 119.

Spese superbonus nel 2023 “spalmate” in 10 anni 

Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023.

 

Stop al bonus verde dal 2025 

La detrazione IRPEF del 36% spetta soltanto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Non sono previste proroghe per il c.d. “bonus verde”

 

Bonus barriere architettoniche

Prosegue invece senza modifiche la detrazione per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, di cui all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 che sarà ancora fruibile per il 2025, nei limiti di spesa già previsti.

La Legge di Bilancio 2025 non ha infatti apportato modifiche alla disciplina di tale agevolazione. Si ricorda che, con decorrenza dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023), il beneficio fiscale in esame è limitato agli interventi espressamente individuati. Non è quindi più possibile fruire della detrazione del 75% per la sostituzione degli infissi o per il rifacimento dei servizi igienici


NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Imposta sostitutiva 5% sui premi di risultato

È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresanel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Innalzamento limite di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefit

Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate/rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti/adottivi/affiliati/affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Decontribuzione Sud e incentivi alle assunzioni

La Commissione Europea aveva scritto, con il 31 dicembre 2024, la parola “fine” alla vecchia decontribuzione (del 30%) per le Regioni del Mezzogiorno ma la legge di Bilancio n. 207/2024 l’ha, in un certo senso, “resuscitata”, seppur con effetti di natura diversi.

Il nuovo beneficio spetta, in via prioritaria, alle microimprese e piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per micro, piccole e medie imprese si intendono quelle che occupano fino ad un massimo di 250 dipendenti, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento Comunitario n. 651/2014.

Il beneficio rientra nel “de minimis”.

Lo sgravio contributivo:

    • riguarda i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli e di quelli titolari di un contratto di lavoro domestico, e viene calcolato sui contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
  • è riconosciuto per il 2025 con uno sgravio pari al 25% (con un importo massimo di 145 euro per dodici mensilità) per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato lavoratori alla data del 31 dicembre 2024; 
  • non si applica ai contratti di apprendistato;
  • è subordinato al possesso del DURC, al rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (assunzioni di portatori di handicap);
  • non è cumulabile con gli incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024 

Le norme appena richiamate fanno riferimento:

  • al bonus giovani, fino al prossimo 31 dicembre 2025, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto i 35 anni e che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato e che nel Mezzogiorno comportano una agevolazione con un limite massimo mensile di 650 euro per 24 mesi, 
  • al bonus donne, per le assunzioni a tempo indeterminato fino al prossimo 31 dicembre con un limite massimo sempre fissato a 650 euro mensili a fronte di un incremento occupazionale, 
  • al bonus disoccupati “over 35” per le assunzioni a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2025, nella ZES per il Mezzogiorno, nelle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, con un incentivo massimo mensile di 650 euro, sempre per 24 mesi.

Questi benefici, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2024, non sono ancora operativi in quanto si è in attesa delle determinazioni della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato comunitario. Dopo la decisione, se positiva, occorrerà attendere sia i Decreti attuativi del Ministro del Lavoro che le indicazioni dell’INPS con i relativi codici.


NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA E FINANZIAMENTI

Proroga credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno

È confermato il riconoscimento anche per il 2025 del contributo di cui all’art. 16, Legge n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1 – 15.11.2025 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”. 

In sede di approvazione è stato aumentato a € 2.200 milioni (in precedenza € 1.600 milioni) il limite di spesa del credito d’imposta in esame.

In particolare i soggetti interessati, ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 31.3 al 30.5.2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la predetta comunicazione, inviano dal 18.11 al 2.12.2025 all’Agenzia una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

 

Novità Fondo di garanzia

La legge di bilancio proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria. 

Contestualmente, apporta alla stessa disciplina alcune modifiche, e in particolare:

  • la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono; 
  • si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro – anziché 80 mila euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati
  • si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le c.d. “mid cap”.

ALTRE NOVITÀ

Reddito lavoro dipendente e regime forfetario 

Per il solo 2025 il limite di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per l’applicazione del regime forfetario è stato elevato a € 35.000.

il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

  • non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
  • superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

 

Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti

È previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani/commercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:

  • è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa/primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 31.12.2025;
  • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti/condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”.

Verifiche organo di controllo società che ricevono contributi “significativi” 

È previsto che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti / da costituire, delle società/enti/organismi/Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, “un contributo di entità significativa” a carico dello Stato, provvedono:

  • allo svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad effettuare apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi;
  • a inviare al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Con un apposito DPCM sarà individuata la definizione di “contributo di entità significativa“.

 

Pec amministratori imprese costituite in forma societaria

L’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società (sia di persone che di capitali).

Si attendono i dovuti chiarimenti in ordine a termini e modalità di attuazione del nuovo obbligo.