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Avviso chiusura uffici

Promemoria scadenze mese di agosto: proroga scadenze versamenti, Rottamazione ter e Saldo e Stralcio

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti

Promemoria


Avviso chiusura uffici

Vi comunichiamo che gli uffici C.E.D.A. di Catania e Giarre chiuderanno per ferie dal 12 agosto e riapriranno il prossimo 2 settembre.


Promemoria scadenze mese di agosto: proroga scadenze versamenti, Rottamazione ter e Saldo e Stralcio


I consueti addebiti del 16 di ogni mese, nel mese di agosto saranno effettuati venerdì 20, e riguarderanno:

  • IVA mese di luglio/II trimestre 2021 (a seconda che l’impresa sia in regime mensile o trimestrale)
  • contributi previdenziali e assistenziali, ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • contributi INPS (quota fissa) Artigiani e Commercianti (vedi “Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti”).

Come preannunciato, per i soli soggetti ISA sono prorogati al 15 settembre 2021 i versamenti di saldo e primo acconto IRPEF, IRES, IRAP, annesse imposte sostitutive e IVA, senza maggiorazioni.

I soggetti IRES (tra cui cooperative e SRL) non rientranti nella proroga di cui sopra (perché ad esempio con ricavi o compensi superiori a € 5.164.569) e che si sono avvalsi del differimento dei termini previsto dal Decreto Cura Italia e s.m.i., approvando il bilancio 2020 nel mese di giugno, dovranno versare saldo e I° acconto IRES entro il prossimo 20 agosto, ferma restando la
possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.

Infine, stando al nuovo calendario di cui al Decreto Sostegni Bis di recente convertito in legge, il prossimo 31 agosto 2021 scade il termine per il pagamento delle rate della Rottamazione Ter e della definizione agevolata UE in scadenza il 31 maggio 2020. Sono concessi i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza.


Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti

Per Artigiani, Commercianti, iscritti alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza è previsto esonero dal versamento dei contributi 2021, scadenti nel 2021, di massimo 3.000 euro.

Le condizioni per accedere al beneficio sono:

  • reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro. Fa fede quanto risulta nel quadro RR, mentre per coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva reddito risultante nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche riconducibile alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Inoltre, i potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

  1. non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  2. non devono essere titolari di pensione diretta;
  3. regolarità contributiva (DURC con esito favorevole); la regolarità sarà verificata a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.

Per poter accedere al beneficio i soggetti INPS dovranno presentare apposita istanza entro il 30 settembre p.v.

Ciò si traduce nell’obbligo per Artigiani e Commerciati di onorare la scadenza del 20 agosto quanto ai contributi fissi (compresa la prima rata se ci si era giovati dello slittamento al 20 agosto), poi si presenterà domanda – se sussistono i requisiti – ed eventualmente il beneficio potrà essere goduto solo in seguito (l’eventuale contribuzione oggetto di esonero già versata potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, ma per fare ciò occorrerà presentare una nuova, dedicata, domanda, entro il 30 novembre 2021).


Promemoria

Vi ricordiamo di:

  • verificare quotidianamente la casella di posta elettronica certificata (PEC) della Vostra impresa, e di farci avere tempestivamente eventuali comunicazioni pervenute (ad esempio, da Agenzia delle Entrate, Istat, ecc.).
  • verificare periodicamente il dovuto rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute sul lavoro, anche in considerazione delle pesanti sanzioni comminate alle aziende non in regola.
  • provvedere entro il termine indicato a compilare e inviare i questionari trasmessi da parte dell’ISTAT o da parte dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), o da parte di altre autorità ed enti governativi. La mancata risposta comporta sanzioni, trattandosi di indagini con obbligo di risposta.