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Promemoria scadenze mese di ottobre
Rinnovo dominio PEC
Obbligo patente a punti per i cantieri edili dal 1° ottobre 2024
Nuovi adempimenti per gli affitti brevi e turistici dal 2 novembre 2024
Obbligo copertura assicurativa eventi catastrofali


Promemoria scadenze mese di ottobre

Il prossimo 31 ottobre 2024 scade il  termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricorda che è possibile valutare, in sede di trasmissione del modello UNICO, l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale, che si ricorda essere un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate. 

Tra gli altri, non possono aderire (perché esclusi per legge):

  • I soggetti con debiti tributari non rateizzati sopra i 5.000 euro,
  • I soggetti con ricavi superiori a 5.164.569 euro,
  • I soggetti interessati da fusioni o altre operazioni straordinarie,
  • I soggetti che hanno iniziato nel 2023,
  • I soggetti che sono passati da forfettario a ordinario o viceversa.

Inoltre, si ritiene non opportuno valutare l’adesione per tutti quei soggetti non aventi scopo di lucro, come cooperative, consorzi e società consortili, in ragione della logica mutualistica che li sovrintende.

 

Rinnovo dominio PEC

Come di consueto in questo periodo dell’anno, si avvicina la scadenza per il rinnovo della pec per tutte le partite IVA che usufruiscono del dominio cedacoop.com.

Alle ditte che, entro il 7.10.2024, non avranno provveduto al pagamento di € 20,74 (IVA compresa), saremo costretti a sospendere il servizio. 

Vi ricordiamo che il possesso della pec e la relativa comunicazione alla Camera di Commercio e a tutti gli altri enti sono obbligatori (pertanto, la mancata osservazione di tale obbligo è suscettibile di sanzione).


Obbligo patente a punti per i cantieri edili dal 1° ottobre 2024

Dal 1° ottobre diventa obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili avere la patente a punti.

Fino al 31 ottobre sarà possibile presentare a mezzo PEC un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. Dal 1° novembre per poter lavorare sarà necessario averne quanto meno fatto richiesta.

Sono esclusi dall’obbligo:

  • i soggetti che effettuano mere forniture di beni
  • prestazioni di natura intellettuale (dunque tutti i soggetti fiscalmente definiti “professionisti” ingegneri, architetti, geometri, ecc)
  • le imprese in possesso di qualificazione SOA (art. 100, co. 4, Dlgs. 36/2023) in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

I requisiti per il rilascio della patente sono:

  • l’iscrizione alla CCIAA
  • l’assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. lgs. 81/2008
  • il possesso del “DURC” (regolarità contributiva) in corso di validità
  • il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa
  • il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, D. lgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente (appalti/subappalti relativi a una o più opere/servizi di importo complessivo annuo > €. 200.000 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, salvo alcuni casi di esonero)
  • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ove non lo abbiate fatto, attivatevi per trasmettere intanto a mezzo pec l’autocertificazione prevista.

Nuovi adempimenti per gli affitti brevi e turistici dal 2 novembre 2024

Via libera all’entrata in funzione della banca dati strutture ricettive e del portale telematico per l’assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale). 

Le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.


La Banca Dati Strutture Ricettive adottata in accordo con le Regioni e con le Province Autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali. Ad ogni struttura ricettiva viene associato un CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Il Cin deve essere richiesto dai seguenti soggetti:

  • i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, sussiste anche se si è già in possesso del CIR (Codice Identificativo Regionale).

Occorre ricordare che l’art. 13-ter comma 7 del DL 145/2023 convertito ha introdotto alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti, relativamente alle unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche e a locazione breve ex art. 4 del D.L. 50/2023:

  1. Un primo obbligo riguarda solo le unità gestite in forma imprenditoriale, che devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
  2. Un altro obbligo, invece, è applicabile “in ogni caso” (quindi, a prescindere dalla forma di gestione) e consiste nella dotazione di tutte le unità immobiliari, nel contempo, di:
  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

La sussistenza dei requisiti di sicurezza individuati dal comma 7 dell’art. 13-ter costituisce condizione per ottenere il CIN; quindi, l’adeguamento agli standard di sicurezza prescritti dalla norma, entro i primi di novembre 2024, è necessario non solo per evitare la sanzione specifica, ma anche per poter ottenere il CIN (la cui mancanza è a sua volta sanzionata dall’art. 13-ter comma 9 primo periodo).

L’altro obbligo, indicato dall’art. 13-ter comma 8 del DL 145/2023, da soddisfare entro i primi di novembre riguarda la SCIA. Infatti, l’art. 13-ter comma 8 del DL 145/2023 assoggetta all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche in forza della presunzione di imprenditorialità che scatta oltre i 4 appartamenti, ex art. 1 comma 595 della L. 178/2020).

Nel caso in cui l’attività sia esercitata tramite società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante.

La mancata presentazione della SCIA, nei casi in cui essa è richiesta dall’art. 13-ter comma 8 del DL 145/2023 convertito, è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Anche questa disposizione diventerà operativa il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso in G.U. (avvenuta il 3 settembre 2024), quindi, il 2 novembre 2024.


Obbligo copertura assicurativa eventi catastrofali dal 1° gennaio 2025

È di prossima emanazione il decreto interministeriale relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali.

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

Lo schema di decreto interministeriale definirà le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.