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GARANZIA GIOVANI 2021

Sintesi sulla misura 5 avviso 4/2020 – tirocini extracurriculari garanzia giovani 2

Scheda di iscrizione per le aziende che intendono fare richiesta. CLICCA QUI PER SCARICARLA.

Scheda di sintesi GARANZIA GIOVANI 2

Per poter partecipare alle agevolazioni offerte da “Garanzia giovani 2” occorrerà seguire i seguenti passaggi: 

  1. Registrazione al Portale: il giovane può registrarsi in autonomia compilando il form di registrazione su Silavora.it. Dopo la registrazione al portale riceverà una e-mail con le credenziali per l’accesso. Se è già iscritto al servizio DID Online non occorre inviare una nuova registrazione: username e password consentiranno di accedere alla sua area personale sul portale Garanzia Giovani. 
  2. Dopo l’adesione al Programma Garanzia Giovani, entro 60 giorni, il giovane sarà contattato dal Centro per l’Impiego scelto per concordare un percorso personalizzato di orientamento e per stipulare il Patto di Servizio. Entro 4 mesi dalla firma del Patto di Servizio, il Centro per l’Impiego illustrerà i servizi offerti da soggetti pubblici o privati accreditati, utili a conseguire una qualifica o ottenere un’opportunità di lavoro in linea con il profilo. Al giovane verrà chiesto di scegliere un soggetto promotore. CEDA invita a scegliere CNA Catania come soggetto promotore.

Sono destinatari del presente avviso

  1. i NEET (Not in Education, Employment or Training) in possesso dei seguenti requisiti:
  • età compresa tra i 18 e 29 al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
  • essere residenti in una delle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG) e nella Provincia Autonoma di Trento;  
  • essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell’art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;  
  • non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);  
  • non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;  
  • non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

I destinatari della misura non potranno svolgere il percorso formativo individuale presso soggetti ospitanti con i quali vi siano rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado. Qualora si tratti di soggetti attuatori e ospitanti che abbiano natura giuridica di società di persone, il divieto avrà ad oggetto i rapporti di parentela con tutti i soci, qualora invece siano costituiti da società di capitali il divieto concernerà i rapporti di parentela con soci che detengano la quota societaria di maggioranza, nonché i rapporti di parentela con tutti i componenti degli organi societari di amministrazione.

  1. I NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:  
  • età compresa tra i 18 e i 35 non compiuti; 
  • Disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’ 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019); 
  • Residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

A pena di inammissibilità al Programma è necessario che i destinatari posseggano i seguenti requisiti oggettivi:  

  • aver aderito al Programma Garanzia Giovani II fase e aver stipulato apposito Patto di servizio (di seguito “PdS”) per il tramite del Centro per l’Impiego regionale di competenza – misura 1B, 
  • non aver avuto già accesso ai benefici di cui alle politiche della misura 5 – I fase di Garanzia Giovani,
  • non essere stato avviato ai percorsi di tirocinio nell’ambito dell’intervento promosso dalla Regione Sicilia di cui al D.D.G. 9014 del 21/06/2018 “POR FSE Sicilia 2014-2020, Asse I – Occupazione, O.S. 8.1 – 8.5 Azioni 8.1.1 e 8.1.5 Approvazione Disposizioni Attuative per la realizzazione di Tirocini Extracurriculari. Avviso 22/2018. 

Il soggetto ospitante il tirocinio formativo è tenuto a:  

  • rispettare i limiti di ammissibilità, in termini numerici di tirocinanti (1 TIROCINIO DA 0 A 5 DIPENDENTI-NON SONO INCLUSI GLI APPRENDISTI O I DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IL CUI CONTRATTO SCADE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL TIROCINIO STESSO)  
  • garantire a proprie spese la copertura assicurativa INAIL del tirocinante e la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice;  
  • essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e smi; 
  • garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  • assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro-presenze e la successiva consegna al Soggetto Promotore, sia esso un CPI o un soggetto accreditato;  
  • non avere in corso procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga oppure a non aver fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini;  
  • essere in regola con i versamenti contributivi (DURC). 

Inoltre, il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe autorizzate nei casi disciplinati dal presente avviso.  

Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.  

Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi:

  1. in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionali, ai sensi degli artt. 54 – bis del D.L. n.50/2017 convertito in Legge n. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore nei sei mesi precedenti l’attivazione.  
  2. in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi degli artt. 48-50 del D. Lgs. n.81/2015, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione. 

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all’esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche per attività tipiche ovvero riservate alla professione.  

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti: 

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo,  
  • licenziamenti collettivi; 
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamento per fine appalto; 
  • risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.  

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante. 

I tirocini avranno durata di sei mesi

L’indennità mensile prevista è pari a 300 euro, che sale a 500 euro per i soggetti disabili. 

Il tirocinio prevede una durata non inferiore a 24 ore e non superiore a 30 ore settimanali.